Bilanci truccati , trema il Chievo
10 Luglio 2005 - letto 1479 volte
Secondo il "Corriere della Sera", il Chievo rischia di essere deferito per illecito amministrativo per falso in bilancio. L'indiscrezione è rivelata dal popolare quotidiani di Via Solferino che si è occupato di un'indagine sul calcio in rosso. In caso di deferimento, il Chievo rischia di essere estromesso dalla serie A.
Il Codice di giustizia sportiva tratta la questione nell'articolo 7, quello relativo alla "violazione in materia gestionale ed economica" con i comma 1, 2 e 3:
1. La mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.
2. La società che commette i fatti di cui al comma 1 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida, salva la più grave sanzione che possa essere irrogata per i fatti previsti dal presente articolo.
3. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione ad un campionato a cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni federali vigenti al momento del fatto, è punita con una delle sanzioni previste dall'art. 13, lettere f), g), h) e i).
Il comma che spaventa è, ovviamente, il numero 3. Per verificare le sanzioni previste, bisogna andare a leggere l'articolo 13, relativo alle "sanzioni a carico delle società", ed in particolare i punti citati dal comma 3 dell'articolo 7:
f) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
g) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria;
h) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
i) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale.