SUL CASO LECCE-JUVENTUS IL CODACONS DIFFIDA LA SOCIETÀ
23 Gennaio 2009 - letto 1397 volte Il Codacons di Lecce, comitato di difesa dei consumatori, ha inviato una lettera di diffida allUnione sportiva Lecce per la spinosa questione della gara disputata con la Juventus. Quel giorno, domenica 7 dicembre 2008, i sostenitori del Lecce che risiedono in curva Sud (abbonati e paganti) si trovarono, loro malgrado, in stretto contatto con alcune frange estreme della tifoseria bianconera, che ebbero accesso al settore per motivi ancora tutti da chiarire, con seguito di striscioni e arrivando quasi allo scontro fisico in più momenti della gara. Vennero esibite cinte in segno di sfida, lanciati petardi, accesi fumogeni. Fu necessario lintervento delle forze dellordine, carabinieri e polizia, che crearono due cordoni. Molti di quegli episodi vennero denunciati dai tifosi, LeccePrima li testimoniò con fotografie e video. Sul caso è in via di preparazione anche un esposto. Il Codacons, prendendo atto delle diverse segnalazioni che sono giunte nei propri uffici, ha dunque inviato la diffida alla società di via Templari, ipotizzando la violazione dei regolamenti di sicurezza, come spiega il responsabile dellOsservatorio sulla città, lavvocato Massimo Todisco. Il rischio che le tifoserie avversarie possano venire in contatto anche nelle prossime partite più affollate, come ad esempio Lecce-Inter, deve essere scongiurato, aggiunge il legale. Che sottolinea, oltretutto, come, a suo avviso, le dichiarazioni dellamministratore legale Claudio Fenucci, rilasciate subito dopo la partita contro il club torinese, miravano solo a scagionare la società salentina dalle sue colpe, avendo lasciato intendere che non è compito di questultima garantire la sicurezza nel Via Del Mare. Al contrario spiega - solo il rispetto della normativa vigente da parte dellUs Lecce può evitare il ripetersi di simili situazioni. Particolare in più: Il Codacons ha infine chiesto alla locale questura di sapere se la società del Lecce ha provveduto a comunicare per tempo lorganizzazione degli steward. Piuttosto articolato, il testo della diffida, formulato ai sensi dellarticolo 140 del codice del consumo, inviato per conoscenza anche al Comune di Lecce, di fatto proprietario dellimpianto. Todisco, delegato da parte della responsabile della sede, lavvocato Luisa Carpentieri, ricorda come larticolo 1 quater, commi 4 e 5, Dl 28/2003, prevede che gli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano ai sostenitori delle due squadre di venire in contatto tra loro, demandando lattuazione del precetto alle società utilizzatrici degli stessi impianti in accordo con i relativi proprietari. Sulla base di questo presupposto, sorge il divieto, a carico della società organizzatrice dellevento, di vendere titoli di accesso alla società sportiva cui appartiene la squadra ospite. La normativa prescrive che per ciascun settore debbano essere permanentemente realizzati sistemi di separazione idonei ad impedire che i sostenitori delle due compagini in gara vengano in contatto tra loro e che si spostino da un settore allaltro, consentendo (come misura di sicurezza ulteriore e adottata ove necessario) linstallazione di sistemi di separazione modulabili per dividere spettatori di uno stesso settore. Larticolo 1 del Dm del 06/06/2005, a firma dellallora ministro dellInterno Pisanu prosegue il rappresentante del Codacons -, attribuisce in maniera univoca la responsabilità in ordine allemissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi, in capo alle società organizzatrici degli eventi tenuti negli stessi. Le società devono inoltre assicurare che negli stadi venga indicata con chiarezza lubicazione dei settori e dei posti, nonché il percorso per accedervi. Nel secondo articolo del decreto ministeriale si evince, inoltre, come sia attribuita alla società organizzatrice dellevento lesclusiva responsabilità dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, allinstradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento duso dellimpianto, da effettuare attraverso personale proprio (i cosiddetti steward), sotto la direzione ed il controllo di un responsabile per il mantenimento della sicurezza (delegato per la sicurezza. Limpiego del personale ed il piano vengono, approvati dal Gos almeno tre giorni prima dellevento sportivo, ed al questore viene poi spedito lelenco degli steward impiegati. Questampia infarinatura sulla normativa, serve al Codacons da introduzione alle contestazioni avanzate. Comè evidente il quadro legislativo, benché frammentato prosegue Todisco -, persegue lobiettivo della sicurezza negli stadi attraverso lo strumento preventivo, attribuendo alle società utilizzatrici degli impianti sportivi ed organizzatrici dellevento compiti nuovi ed importanti nella gestione del pubblico, al fine di evitare linsorgere di situazioni di pericolo che possano sfociare in comportamenti antisportivi prima che illeciti. Considerata la delicatezza della materia e la tragicità di eventi verificatisi in occasione di eventi sportivi anche recenti, che hanno leso lincolumità sia dei tifosi che degli addetti alle forze dellordine, è evidente come sia necessario evitare non solo le situazioni di pericolo, ma anche linsorgere di condizioni favorevoli allo sviluppo delle stesse. Si ribadisce, nel sistema attuale, la responsabilità per la cura di questa fase preliminare fa quasi esclusivamente capo alle società sportive. Nel caso della gara sotto la lente, secondo il comitato di difesa dei consumatori, lUs Lecce, in quanto società organizzatrice dellevento sportivo Lecce-Juventus, non ha rispettato le prescrizioni previste dalla legge al fine di evitare linsorgere di condizioni che potessero creare situazioni di pericolo dovute allincontro delle tifoserie avversarie, vale a dire che non sarebbero stati posti in essere tutti gli accorgimenti necessari prescritti dalla normativa di settore. Difatti nel settore Curva Sud, dedicato esclusivamente alla tifoseria di casa, sono stati instradati numerosi sostenitori della squadra avversaria. Pertanto inevitabilmente le due tifoserie si sono trovate fianco a fianco, senza che vi fosse alcuna separazione. Le dichiarazioni rilasciate nellimmediatezza dellevento dallad Fenucci dice ancora Todisco -, secondo il quale la responsabilità dellaccaduto è da attribuirsi ad un comportamento omissivo dellOsservatorio nazionale della manifestazioni sportive, non convincono. Difatti è compito dellOsservatorio, fra gli altri, quello di individuare partite a rischio, in relazione alle quali adottare accorgimenti ulteriori rispetto a quelli normalmente previsti dalla legge, fino ad arrivare allestrema soluzione della assenza di pubblico. Ma nel momento in cui lOsservatorio non interviene, ciò non significa che la società organizzatrice dellevento non debba rispettare le prescrizioni previste dalla legge e possa disinteressarsi della sicurezza del pubblico. E bene quindi sottolineare che, qualsiasi sia stata la causa che ha permesso alle opposte tifoserie di assistere alla partita Lecce-Juventus senza alcuna separazione, si tratta comunque di una causa la cui responsabilità è attribuibile alla Us Lecce, sostiene il legale. Che preannuncia la possibilità di agire in giudizio per linibitoria del comportamento ritenuto lesivo, ed accedere agli atti relativi alla pianificazione della sicurezza in occasione del predetto evento sportivo. Il Codacons ha anche avanzato istanza di accesso agli atti, verso società e questura, per prendere visione ed estrarre copia del piano approvato dal Gos con cui, ai sensi dellarticolo 5 del citato Decreto ministeriale, è stato pianificato limpiego degli steward, del cui nominativo si chiede la lista. Viene inoltre domandato di prendere visione ed estrarre copia in ogni caso di ogni atto e documento adottato dallUs. Lecce per garantire la sicurezza e lincolumità del pubblico in occasione del suddetto evento sportivo. La vicenda è dunque tuttaltro che sopita, anche perché sono diverse le iniziative che continuano ad essere portate avanti, pure privatamente. Proprio in questi giorni è stata inviata al questore di Lecce, Vittorio Rochira, una lettera di un gruppo di tifosi che frequenta il blog LecceGiallorossa.net, corredata da ben 309 firme. Nella missiva si chiedono delucidazioni riguardanti gli avvenimenti accaduti durante lo svolgimento di alcune partite di calcio del campionato di serie A, svoltesi allo stadio Via del Mare di Lecce, ponendo cinque precise domande e chiedendo la possibilità di avere una risposta. Perché è stata concessa l'autorizzazione ad uno striscione di una squadra avversaria in un settore diverso da quello ospiti? Perché gruppi organizzati avversari hanno avuto accesso al settore dei tifosi giallorossi? Perché ad un bambino di 6 anni viene sequestrato uno zainetto di Dragonball con dentro un panino e da bere, e ai tifosi ospiti viene concesso di portare dentro i fumogeni? Perché durante Lecce-Juve non si è stati in grado di garantire l'incolumità dei tifosi della curva Sud?". La quinta domanda viene invece rivolta alla società Us Lecce, alla quale la lettera è stata inviata per conoscenza: Perché non tutela i suoi tifosi?. Questi i quesiti avanzati. E intanto, proprio questo pomeriggio, alle 17, a Palazzo Carafa, in occasione del Consiglio comunale convocato in sessione ordinaria, il consigliere del Centro moderato Wojtek Pankiewicz leggerà la sua interpellanza inerente gli incidenti accaduti nel corso della partita calcistica Lecce-Juve. La questione era già stata avanzata in precedenza in una domanda dattualità. Fonte: lecceprima.it Notizie correlate Juventus
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