Stangata per il Napoli, due giornatea porte chiuse
09 Maggio 2014 - letto 1541 volte Stangata per il Napoli, che dovrà disputare due partite a porte chiuse a causa dei disordini che hanno preceduto la finale di Coppa Italia. Sanzione anche per la Fiorentina, alla quale a causa dei cori razzisti intonati durante il match sarà chiusa la Curva Fiesole per un turno. Ecco il comunicato integrale del giudice sportivo: I collaboratori della Procura federale, nella rituale relazione concernente la gara in oggetto, hanno evidenziato i seguenti fatti di rilevanza disciplinare: 1) unora circa prima dellinizio della gara, un migliaio di sostenitori del Napoli, in parte sprovvisti di biglietto di ingresso alla stadio, avevano forzato un cancello di pre-filtraggio ed un tornello. 2) Le Forze dellOrdine erano riuscite a respingere i facinorosi allesterno dellimpianto portivo, con conseguenze lesive di varie entità ai danni di quattro agenti; 3) allinizio della gara, sostenitori del Napoli, collocati in gran numero nella Curva Nord, avevano oltraggiato con bordate di fischi lesecuzione dellinno nazionale e ad essi si erano uniti sostenitori di entrambe le squadre, che occupavano altri settori; 4) verso le ore 20.45, alcuni stewards avevano riferito ai collaboratori della Procura federale che i sostenitori del Napoli intendevano invadere il campo qualora il capitano della loro squadra non si fosse recato sotto la curva per parlare con i capi degli ultras. Il Vice Procuratore Ricciardi contattava il dott. Failla (responsabile O.P.) in quanto gli stewards addetti al settore erano allarmati dalle richieste dei tifosi napoletani. Dopo i colloqui intercorsi tra il dott. Failla e i dirigenti del Napoli, il capitano veniva scortato sotto la Curva Nord, ove rassicurava i tifosi, comunicando loro che lincidente occorso ai tifosi rimasti feriti circa tre ore prima della gara non aveva alcun collegamento con ragioni di tifoserie e/o di Polizia. In tale frangente, il capitano Hamsik trovava come interlocutore un individuo, postosi a cavalcioni della vetrata delimitante la Curva Nord, indossante una maglia di color nero che, nella parte anteriore, esibiva la dicitura Speziale libero, spregevolmente allusiva alluccisione di un Servitore dello Stato. Alla conclusione del colloquio, con 45 minuti di ritardo, la gara poteva iniziare; 5) nelle circostanze sub 3, i sostenitori del Napoli, allapprossimarsi del capitano della loro squadra insieme a numerosi fotografi ed altri accompagnatori, avevano effettuato contro costoro un nutrito lancio di petardi e di bengala, con conseguenze lesive per un Vigile del fuoco; 6) al 26° del primo tempo, sostenitori della Fiorentina (circa il 50% degli oltre 8.700 occupantila Curva Sud) avevano intonato il coro Vesuvio lavali con il fuoco, perfettamente percepito nelle varie posizioni occupate nel recinto di giuoco dai collaboratori della Procura federale; 7) al termine della gara, circa 200 sostenitori del Napoli, scavalcando le recinzioni, erano entrati nel recinto di giuoco, si erano appropriati di palloni, tute ed altri accessori presenti sulle panchine, si erano avvicinati alla Curva Sud, occupata dai tifosi della Fiorentina, rivolgendo loro gesti provocatori, ed erano rimasti sul terreno di giuoco per circa dieci minuti, costringendo le due squadre e gli Ufficiali di gara a rientrare negli spogliatoi, invece di procedere immediatamente alla cerimonia di premiazione; 8) durante il deflusso degli spettatori dallo stadio, uno steward era stato colpito alla testa, con conseguenze lesive, da una bottiglietta scagliata da un tifoso della Fiorentina osserva: entrambe le Società, a titolo di responsabilità oggettiva, devono necessariamente rispondere degli illeciti comportamenti dei propri sostenitori. 186/617 La Soc. Napoli deve essere sanzionata ex art. 14 n. 2 CGS per le condotte violente, dettagliatamente descritte sub 1 e 4 della premessa, di particolare gravità per il numero dei responsabili e, soprattutto, per le conseguenze lesive in danno di appartenenti delle Forze dellOrdine e dei VV.FF. Parimenti, nelle circostanze descritte sub 3) della premessa, deve essere sanzionata per latteggiamento gravemente intimidatorio assunto dai propri sostenitori, che avevano minacciato linvasione del terreno di giuoco qualora il capitano della loro squadra non avesse fornito ai capi degli ultras delucidazioni in merito al ferimento di tre tifosi partenopei, avvenuto fuori dallo stadio alcune ore prima dellinizio della gara. Una minaccia grave e credibile, di cui vennero evitate le possibili conseguenze per la sicurezza pubblica attuando il dialogo richiesto dagli ultras. La Soc. Napoli deve altresì essere sanzionata per linvasione del terreno di giuoco al termine della gara (sub 6), non certo festosa per le appropriazione e le provocazioni che lhanno caratterizzata. Lentità della consequenziale sanzione, quantificata nel dispositivo, riflette necessariamente la pluralità e la particolare gravità degli addebiti, con valutazione attenuativa ex art 14 n. 5, in relazione allart. 13 n. 1 lettere a) e b) per la concreta cooperazione fornita dai dirigenti societari alle Forze dellOrdine. Per quanto attiene alle condotte addebitabili ai sostenitori della Fiorentina, è di tutta evidenza che il coro indirizzato ai sostenitori della squadra avversaria (sub 3 della premessa) costituisce un comportamento discriminatorio per origine territoriale, sanzionabile ex art 11 nn. 1 e 3 CGS per la sua dimensione e percezione reale, puntualizzata dai collaboratori della Procura federale. Trattandosi di prima violazione in materia di comportamenti discriminatori, appare equo quantificare la consequenziale sanzione nel minimo edittale di cui al cit. art 11 n. 3, ed allart. 18, comma 1, lettera e), in riferimento al settore denominato Curva Fiesole dello stadio fiorentino, ove notoriamente, senza la necessità di ulteriori riscontri, prendono posto in occasione delle gare casalinghe i tifosi ultras della Società viola, disponendo nel contempo la sospensione dellesecuzione della sanzione nei termini ed alle condizioni di cui allart. 16 n. 2 bis CGS. La società viola deve altresì rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 14 nn. 1 e 2 CGS, dellatto di violenza compiuto da un suo sostenitore in danno di un steward (sub 7) ed appare equo quantificare la consequenziale sanzione nella misura indicata nel dispositivo, con la valutazione attenuativa ex art. 14 n. 5, in relazione allart. 13 n. 1 lettera a) e b), per la concreta cooperazione offerta alle forze dellOrdine onde prevenire fatti violenti o discriminatori. Entrambe le Società infine, devono essere sanzionate ex art. 12 n. 3 CGS, nella misura quantificata nel dispositivo, per lesecrabile oltraggio recato allinno nazionale (sub 2). P.Q.M. delibera di infliggere alla Soc. Napoli la sanzione dellobbligo di disputare due gare a porte chiuse, lammenda di 20.000,00 ex art. 14 n. 2 CGS e lammenda di 40.000, 00 ex art. 12 n. 3 CGS; delibera di infliggere alla Soc. Fiorentina la sanzione dellobbligo di disputare una gara con il settore denominato Curva Fiesole privo di spettatori, disponendo la sospensione dellesecuzione nei termini ed alle condizioni di cui allart. 16, n. 2bis CGS, nonché lammenda di 20.000,00 ex art. 14 n. 2 CGS e di 30.000,00 ex art. 12 n. 3 CGS. Fonte: teleclubitalia.it Notizie correlate Napoli
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