In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dellassunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento
degli elenchi di gara:
Gara Soc. CHIEVO VERONA Soc. FIORENTINA
Il Giudice Sportivo,
ricevuto tempestivo reclamo della Soc. Chievo Verona in ordine alla regolarità di
svolgimento della gara sopra indicata;
visto il rapporto dellArbitro, del Quarto Ufficiale e dei collaboratori dellUfficio
Indagini;
osserva:
il Chievo Verona lamenta una situazione di irregolarità nello svolgimento della gara,
rilevante ai sensi dellart. 12 comma 1 CGS, in conseguenza di un duplice episodio di invasione del campo da parte di tifosi della Fiorentina nei minuti finali della gara, tale da non garantire normali condizioni di sicurezza sul campo.
La prospettazione della Società reclamante, non ha, peraltro, riscontro negli atti ufficiali sotto il profilo di una influenza negativa sullo svolgimento dellincontro a seguito di tali indebite invasioni. In particolare lArbitro riferisce nel rapporto di una invasione pacifica
da parte di una ventina di sostenitori della Fiorentina al 40° del secondo tempo:
situazione risolta con lintervento delle Forze dellordine che dopo un minuto e mezzo allontanavano i tifosi senza alcun problema. Il Direttore di gara riferisce di un secondo accesso di quattro-cinque sostenitori della Fiorentina, al 44° del secondo tempo: tifosi che lasciavano il campo senza conseguenze dopo una trentina di secondi. Il rapporto dellArbitro corrisponde, al riguardo, alla relazione redatta dai collaboratori dellUfficio
Indagini.
Sulla base di quanto esposto, quindi, non sussistono gli elementi costitutivi della
fattispecie prevista dallart. 12 comma 1, non essendosi verificato secondo quanto
risulta dagli atti ufficiali una situazione tale da aver influito negativamente sul regolare svolgimento e conclusione della gara. Di conseguenza il reclamo deve essere respinto.
Gli atti ufficiali, oltre a riportare lindebita invasione di campo al 40° e al 44° del secondo tempo ad opera dei tifosi della Fiorentina, danno conto anche di altre condotte disciplinarmente censurabili dei tifosi medesimi. In particolare, laccensione di bengala e fumogeni sugli spalti in più occasioni; il lancio di alcuni bengala nel recinto di giuoco,
durante il primo tempo; lesplosione di due petardi con notevole fragore nel recinto di
giuoco, durante il primo tempo.
Appare sanzione adeguata a carico della Fiorentina, a titolo di responsabilità oggettiva, per tutti gli episodi sopra richiamati, lammenda di 10.000,00, così determinata valutando da un lato la recidiva e dallaltro, come attenuanti, la circostanza della gara disputata in trasferta ed il fattivo comportamento dei dirigenti e tesserati della Fiorentina
per agevolare lallontanamento dal campo dei tifosi.
P.Q.M.
delibera di:
respingere il reclamo della Soc. Chievo Verona con conseguente omologazione del
risultato conseguito sul campo Chievo Verona-Fiorentina 0-2 infliggere alla Soc. Fiorentina lammenda di 10.000,00.
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