Lanciò fumogeno dagli spalti, sentenza ribaltata: fatto troppo lieve, non è punibile
21 Aprile 2015 - letto 1275 volte Assolto. E non tanto per non aver commesso il fatto. Perché il fatto è avvenuto. Le immagini l’avevano attestato dai primi attimi e in fin dei conti l’imputato stesso, nel corso del dibattimento in primo grado, l’aveva anche ammesso, non potendo fare altrimenti, pur cercando delle giustificazioni per spiegare il gesto. Ma la sua posizione è stata comunque rivista del tutto in appello. E questo perché il fatto in sé è stato riconosciuto talmente lieve, rispetto al danno o, comunque, al pericolo realmente arrecato, da far scattare la speciale causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis del codice penale, introdotta di recente. Segnatevelo, perché da oggi molte cose potrebbero cambiare. La sentenza, emessa nei giorni scorsi dai giudici della Corte d’appello di Lecce, che LeccePrima rende pubblica in anteprima assoluta, non soltanto ribalta quanto stabilito dal gup Carlo Cazzella in primo grado, ma soprattutto – ed è qui l’aspetto sociologico interessante – sarà vista con molta attenzione nel mondo ultras, e non solo quello salentino. Specie da tutti coloro i quali, in questi anni, si sono visti denunciati, se non in alcuni casi arrestati in differita, per aver lanciato fumogeni dagli spalti. Alla sbarra era finito un acceso tifoso del Lecce, 42enne di Melpignano. Uno fra coloro i quali frequentano la Curva Nord da sempre, tanto da essere iscritto nel registro degli indagati anche per il corteo non autorizzato che fece seguito alla vittoria del derby di Bari del 15 maggio del 2011. Durante quella gara il Lecce maturò la salvezza in Serie A. Tutto inutile, comunque, a causa dell’arcinota vicenda della combine e dei processi sportivi e giudiziari che ne sono scaturiti. Ma questa è un'altra storia, purtroppo già scritta e irreversibile. Durante il match con il Cagliari, infatti, gli agenti della questura in servizio d’ordine presso il “Via del Mare”, acquisirono i filmati dell’impianto per verificare chi si fosse reso artefice dell’accensione e del lancio di fumogeni verso il parterre. Furono diverse le torce scagliate sulla pista alle spalle della porta, seguiti anche da fragorosi petardi. Ma quella fu una gara pazzesca. Il Lecce, sotto per 3 a 1 in casa e in cerca disperata di punti salvezza, rimontò fino a trovare il pareggio nel recupero. Lo stadio esplose di una felicità incontenibile. Le videocamere non furono in grado d’immortalare in modo nitido tutti gli autori. In un caso, però si arrivò alla sua identificazione dall’abbigliamento, in particolare da un maglione con la marca vistosamente impressa sul petto. Tanto che fu fermato all’uscita dello stadio. Fu giudicato con il rito abbreviato il 22 febbraio del 2012. In quell’occasione, il gup ravvisò che, in effetti, i fotogrammi parlassero chiaro: l’uomo, oggi 42enne, aveva lanciato dagli spalti un fumogeno. Tuttavia, e questo lo riconobbe già allora il giudice stesso, non si era reso responsabile di altri atti. A sua discolpa l’imputato provò anche a spiegare di aver afferrato e proiettato al di fuori del settore quel fumogeno, perché altri, a suo dire, l’avevano acceso lasciandolo sui gradoni, mentre nelle vicinanze c’erano un anziano e un bambino. Insomma, aveva agito a fin di bene, per proteggerli. Questo, però, i filmati non lo chiarirono. Per il giudice, anzi, non vi fu alcun riscontro da questo punto di vista. Alla fine, fu condannato a otto mesi per lancio di materiale pericoloso, sebbene e comunque riguardo a un singolo fumogeno. La pena di base di un anno fu ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, con la sospensione condizionale, cui seguì però anche il Daspo per due anni (oltre al pagamento delle spese processuali) con obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri durante le gare interne ed esterne del Lecce. L'ultrà, però, non si è arreso e, seguito dall’avvocato Rocco Vincenti, che già l’aveva difeso in primo grado e che ha continuato a farlo anche dopo, ha deciso di ricorrere in appello. Ebbene, il dispositivo emesso dai giudici in secondo grado nei giorni scorsi parla chiaro: assolto dal reato ascrittogli perché non punibile vista la “particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p.”, scrive testualmente il giudice Scardia. Sarà interessante conoscere le motivazioni della sentenza, che dovranno essere depositate entro sessanta giorni, dopodiché si avrà un quadro migliore dell’intero fatto e di quale sia la chiave di lettura da attribuire. E’ pacifico, infatti, che questo verdetto non debba leggersi automaticamente come un’assoluzione preventiva verso chiunque lanci qualcosa dai gradoni di uno stadio. Né che da domani si potrà entrare tranquillamente con i fumogeni per comporre coreografie. Così come c’è una differenza evidente fra una cortina di fumo provocata da una torcia e una pericolosa bomba carta. Ma è possibile che questa storia segni un precedente interessante, per cui in molti casi potrà esservi un atteggiamento più morbido ed elastico rispetto all’inflessibilità del passato, dovuta perlopiù a una carenza normativa. Una visione più ampia, dettata dal contesto, ad esempio, o - appunto - da quello che veramente è l'effetto di una determinata azione. Di certo, non solo Nocco se l’è cavata, ma, senza nemmeno volerlo, la sentenza che l’ha toccato in prima persona è già destinata a segnare un dibattito molto più ampio. Fonte: lecceprima.it Notizie correlate Lecce
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